Visto di conformità
L’articolo 10 del decreto legge dell’1 luglio 2009, n. 78, prevede alcune importanti novità in merito alla cosiddetta ”compensazione orizzontale” dei crediti Iva, in particolare disciplina l’uso dei crediti iva per il pagamento (compensazione), mediante modello F24, di imposte , contributi Inps, premi Inail, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
In particolare, il suddetto articolo, introduce il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva di importo superiore a €. 10.000, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione esclusivamente attraverso i servivi telematici resi disponibili dall’agenzia delle entrate.
In oltre i contribuenti che intendono utilizzare compensazione di credito Iva per importi superiori a €. 15.000 annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 , comma 1, lettera a), del Dlgs 9 luglio 1997, n.241, nella dichiarazione Iva.
Il visto di conformità, rilasciato da un professionista abilitato, serve all’agenzia delle entrate come garanzia effettiva del credito.
I clienti interessati a utilizzare la compensazione di credito Iva per importi superiori a €. 15.000 annui, ed avere il relativo visto di conformità, devono comunicarlo al nostro studio entro e non oltre il 2 febbraio 2010 in quanto, come previsto dalla normativa, deve essere stipulata un apposita polizza assicurativa e predisporre una lettera di incarico con lo studio.
Infatti , un aspetto fondamentale dell’intera procedura è costituito dalla preventiva stipula di un’idonea copertura assicurativa , riferita espressamente al rilascio del visto di conformità.