Detassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature (c.d “Tremonti-ter”)
INDICE
1 Premessa
2 Ambito soggettivo di applicazione
3 Ambito oggettivo di applicazione
3.1 Macchinari ed apparecchiature agevolabili
3.2 Macchinari ed apparecchiature non agevolabili
3.3 Modalità di effettuazione degli investimenti
4 Periodo di riferimento degli investimenti
5 Meccanismo di calcolo della detassazione
5.1 Decorrenza della detassazione
5.2 Imprese in perdita
6 Revoca dell’agevolazione
7 Cumulabilità dell’agevolazione
1 premessa
Con l’art. 5 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, c.d. “manovra d’estate”, è stato ripristinato un incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (c.d. “Tremonti-ter”).
2 mbito soggettivo di applicazione
L’agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile o di determinazione del reddito adottato.
Sono quindi ammessi all’agevolazione anche:
gli imprenditori agricoli, se superano i limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR per la determinazione del reddito agrario (e che quindi diventano titolari anche di reddito d’impresa);
gli enti non commerciali (limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale esercitata).
I titolari di attività industriali a rischio di rilevanti incidenti sul lavoro connessi con determinate sostanze pericolose, possono beneficiare dell’agevolazione soltanto se hanno rispettato gli obblighi e le prescrizioni previste dal DLgs. 334/99.
Sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi (professionisti).
Soggetti di nuova costituzione
Possono fruire dell’agevolazione anche le imprese neocostituite, posto che la norma non limita l’applicazione dell’incentivo alle sole imprese in attività, come avveniva in passato.
3 mbito oggettivo di applicazione
Con riferimento all’ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007.
Il requisito della novità dei beni è stato espressamente previsto in sede di conversione in legge del DL 78/2009.
3.1 acchinari ed apparecchiature agevolabili
La divisione 28 della Tabella ATECO 2007 comprende macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui processi di lavorazione.
Si tratta, ad esempio, di:
macchine di impiego generale;
macchine per l’agricoltura e la silvicoltura;
macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili;
macchine per impieghi speciali, quali quelle utilizzate nelle industrie tessili e della carta.
Per espressa previsione normativa, sono agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia quelli non utilizzati presso altri soggetti.
Beni usati
È dubbio se siano agevolabili i beni usati acquistati tra l’1.7.2009 e il 4.8.2009, periodo in cui il requisito della novità non era espressamente previsto dalla norma.
3.2 acchinari ed apparecchiature non agevolabili
Non sono oggetto dell’agevolazione tutti i beni non richiamati dalla suddetta divisione 28, in particolare gli immobili, gli autoveicoli e i computer.
3.3 odalità di effettuazione degli investimenti
Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:
acquisto;
leasing;
appalto.
4 eriodo di riferimento degli investimenti
L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall’1.7.2009 al 30.6.2010.
Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento:
per l’acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni;
per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate;
per gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del committente;
per gli investimenti mediante leasing, alla data in cui il bene è consegnato.
5 eccanismo di calcolo della detassazione
L’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.
La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), ma non ai fini IRAP.
Il meccanismo di calcolo è semplificato rispetto alla precedente versione dell’agevolazione, laddove era detassato il 50% della differenza tra investimenti realizzati nel periodo e la media del quinquennio precedente.
Disinvestimenti
Inoltre, a differenza delle precedenti versioni dell’agevolazione, sono irrilevanti i disinvestimenti effettuati nel periodo d’imposta agevolato.
5.1 ecorrenza della detassazione
L’esclusione da tassazione opera in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.
In pratica:
gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2009 rilevano già riferimento al versamento del saldo delle imposte relative al 2009, da effettuarsi nel 2010 (generalmente, entro il 16 giugno);
gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010 rilevano con riferimento al versamento del saldo delle imposte relative al 2010, da effettuarsi nel 2011 (generalmente, entro il 16 giugno).
L’agevolazione non deve essere considerata in sede di determinazione degli acconti.
5.2 mprese in perdita
L’agevolazione opera anche nel caso in cui l’impresa sia in perdita.
In tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
le imprese in contabilità ordinaria, per le quali il beneficio determina una perdita o incrementa la perdita esistente, possono portare a nuovo le perdite nel limite del quinto periodo d’imposta successivo a quello di formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d’imposta e siano relative ad una nuova attività produttiva);
le imprese in contabilità semplificata, invece, possono fruire del beneficio soltanto nel caso in cui generino redditi nel periodo d’imposta agevolato, posto che possono utilizzare le perdite a riduzione del reddito complessivo dello stesso periodo, sino a concorrenza di quest’ultimo.
6 evoca dell’agevolazione
L’agevolazione viene revocata nel caso in cui l’imprenditore, prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto:
ceda i beni agevolati a terzi;
oppure destini i beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa.
Tuttavia, è dubbio se i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non debbano essere “ceduti” prima dell’1.1.2011 ovvero prima del 31.12.2011.
Sul punto appare necessario un chiarimento ufficiale.
L’agevolazione è altresì oggetto di revoca qualora l’imprenditore ceda i beni agevolati a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (si tratta, quindi dei Paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalla Norvegia, dall’Islanda e dal Liechtenstein).
Tale ipotesi di revoca sembrerebbe applicabile indipendentemente dal periodo in cui avviene la cessione, non essendo previsto alcun limite temporale.
7 umulabilità dell’agevolazione
Sebbene la norma non ne faccia espresso riferimento, la detassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature sembrerebbe cumulabile con altre agevolazioni fiscali.
Lo Studio è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti sull’applicazione della “Tremonti-ter” in relazione ai singoli casi concreti.