DETASSAZIONE STRAORDINARIA E COMPENSI PER INCREMENTI PRODUTTIVITÀ – ULTIME PRECISAZIONI DELLE ENTRATE
Con le circolari n.47 e n.48 del 27 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi erogati a fronte di incrementi di produttività, già oggetto della risoluzione n.83/10.
Lavoro straordinario
È agevolabile il lavoro straordinario solo se correlato a parametri di produttività: le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, mentre per gli anni 2009 e 2010 l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività e, quindi, solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Tale vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario c.d. “forfetizzato”, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro, nonché per le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
In merito alla “prova” del vincolo tra straordinario e parametri di produttività, è necessario il riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa, che può consistere in una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (si veda il fac simile riportato di seguito).
Lavoro notturno e su turni
Anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni, così come illustrato dalla risoluzione n.83/10, è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.
Applicazione della tassazione
La risoluzione n.83/10 ha precisato che, per gli anni 2008 e 2009, i lavoratori possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso e che, a tale scopo, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non abbia applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
In considerazione delle difficoltà applicative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di consentire di richiedere, unitariamente per 2008 e 2009, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione del 2011 che saranno appositamente integrati.
In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni, nonché riportare gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata R.M. n.83/10. |
Tassazione delle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili
Le aziende che hanno ricevuto dall’Inps la comunicazione dell’ammissione al beneficio dello sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti. Tali somme, in quanto quota di contribuzione di competenza del dipendente non inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, rientrante tra gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.